Radio
Cina Internazionale (CRI)
Dopo
la fondazione della nuova Cina
nel 1949, il governo cinese ha
stabilito la politica della
libertà di fede religiosa,
creando rapporti politico-religiosi
corrispondenti al quadro
nazionale. I cittadini cinesi
possono scegliere ed esprimere
liberamente la propria fede
religiosa. Le varie religioni
hanno posizioni paritarie e
coesistono armoniosamente,
senza che sia mai avvenuto
alcun conflitto religioso. I
cittadini credenti e non
credenti si rispettano
reciprocamente e vivono in
buona armonia.
La Costituzione della
Repubblica Popolare Cinese
stabilisce: “I cittadini
della Repubblica Popolare
Cinese godono del diritto
della liberta’ di fede
religiosa”, “Nessun
organismo statale, gruppo
sociale o individuo può
costringere i cittadini a
professare o meno una
religione o discriminare fra
credenti e non credenti” e
“Lo Stato protegge le
normali attività religiose”.
Nel contempo stabilisce:
“Nessuno può utilizzare la
religione per attività che
violano l’ordine sociale,
danneggiano la salute dei
cittadini e ostacolano il
sistema dell’istruzione.”
e “I gruppi religiosi e gli
affari collegati non possono
essere manipolati da forze
straniere”.
“La legge sull’autonomia
delle zone etniche”, “Il
Codice civile”, “La legge
sull’istruzione”, “La
legge sul lavoro”, “La
legge sull’istruzione
obbligatoria”, “La legge
elettorale dell’Assemblea
Popolare Nazionale”, “La
legge sull’organizzazione
dei comitati dei villaggi” e
“La legge sulla pubblicità”
stabiliscono anche che i
cittadini godono del diritto
all’elettorato attivo e
passivo indipendentemente
dalla loro fede; le legittime
proprietà dei gruppi
religiosi sono tutelate dalla
legge; l’istruzione e la
religione sono separate; i
cittadini, indipendentemente
dallo loro fede, godono di
pari opportunità di accesso
all’istruzione secondo la
legge. I popoli delle varie
etnie devono rispettarsi
reciprocamente quanto a
lingua, scrittura, costumi e
fede religiosa; i cittadini
non sono discriminati
nell’occupazione a causa
della fede religiosa; la
pubblicità ed i marchi non
possono avere contenuti di
discriminazione sulle etnie e
sulla religione.
Nel gennaio 1994 il governo
cinese ha emesso “I
regolamenti amministrativi
sulle sedi delle attività
religiose”, per tutelare i
legittimi diritti delle sedi
di attività religiose. Nel
febbraio dello stesso anno il
governo ha anche emesso “I
regolamenti amministrativi
sulle attività religiose
degli stranieri all’interno
dei confini della R.P.C.”,
che rispettano la libertà di
fede religiosa degli stranieri
in Cina e tutelano gli scambi
di amicizia e le attività
culturali e accademiche dei
settori religiosi stranieri
con la controparte cinese.
Le
leggi interessate stabiliscono
anche che le normali attività
religiose degli esponenti
religiosi, le normali attività
religiose nelle sedi religiose
e nelle case dei fedeli, ossia
la preghiera, la recita dei
sutra, la messa, il battesimo,
il digiuno, i riti festivi e
così via sono curati dalle
organizzazioni religiose e dai
fedeli, sono tutelate dalla
legge e nessuno può
interferire in merito.
Come molti paesi nel mondo, la
Cina applica il principio di
separazione tra religione e
istruzione, non procedendo
all’istruzione religiosa
degli studenti. Parte delle
università e organismi di
ricerca svolgono
l’istruzione e la ricerca in
campo religioso. Negli
istituti religiosi fondati
dalle organizzazioni religiose,
si procede all’istruzione
professionale secondo le
necessità delle varie
religioni.
Nella lunga storia cinese, le
varie culture religiose sono
già diventate una parte della
cultura tradizionale del paese.
Ogni religione tende a servire
la società e ad apportare
benefici all’umanità.
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