Prof. Stefano Porcelli: significati della riforma cinese della legge sui processi di produzione di norme
  2015-03-06 16:58:56  cri
Nelle due sessioni dell'Assemblea Popolare Nazionale e della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, verrà esaminata e discussa la proposta di riforma della legge sui processi di produzione di norme, la cosiddetta "Lifafa", che modificherà il modo in cui queste verranno ad essere create. In merito, Radio Cina Internazionale ha fatto un'intervista esclusiva al Prof. Stefano Porcelli, docente presso la Facoltà di Jurs Master dell'Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza e dottore di ricerca dell'Università di Roma "Tor Vergata", che ha analizzato il significato pratico di questa riforma per la Cina:

La Lifafa regola, insieme alla Costituzione, i fondamenti della produzione normativa nell'ordinamento della Repubblica Popolare; sebbene, come stabilito ad es. all'art. 1 della stessa, questa sia fondata sulla Costituzione, viene, data la materia che tratta, a porsi comunque su di un livello gerarchicamente sovraordinato rispetto alle altre leggi. La dottrina cinese le riconosce "rango costituzionale" (v. ad es. Wang, Zhai etc.) e questo viene altresì confermato dalla procedura che si sta adottando per attuare tali riforme: è, infatti, la prima volta che, dall'insediamento dell'ultima sessione dell'Assemblea Nazionale del Popolo (ANP), l'Assemblea in seduta plenaria e non soltanto il proprio Comitato Permanente si stia occupando della revisione di una legge (si veda in proposito il combinato disposto degli artt. 62, 64, 67 della Costituzione).

L'attuale versione della Lifafa risale a circa quindici anni fa (è in vigore dal primo luglio del 2000) e, dati anche i numerosi e rilevanti mutamenti che hanno riguardato la società ed il diritto in Cina in tale lasso di tempo, oltre chele non trascurabili questioni che sorgono da una non sempre chiara divisione delle competenze normative tra i vari organi e dalla non sempre agevole individuazione di una gerarchia delle fonti derivanti dalla normativa in vigore, l'attuale riforma viene da molte parti salutata con favore.

Per quanto si può notare già dalle modifiche previste per la parte generale della Lifafa, tra gli obiettivi posti in primo piano vi è, ad es., quello di "incrementare la qualità della legislazione" (disposizione che sarà aggiunta all'art. 1); così come quello di far sì che le norme siano chiare, concrete, possibili da applicare etc. (si vedano al riguardo le disposizioni che andranno ad aggiungersi nella parte finale dell'art. 6).

In generale, le principali modifiche previste muovono in larga parte in direzione dell'affermazione di una maggior chiarezza della divisione delle sfere di competenza normativa dei vari organi così come nella gerarchia delle fonti in cui viene ad essere rafforzato il ruolo delle leggi emanate dall'ANP. Accanto a ciò viene dato maggior risalto all'apertura, nel corso del processo legislativo, alle opinioni provenienti dalla società (si veda al riguardo il testo di quello che sarà il nuovo art. 37 che sostituirà il precedente art. 35); aduna maggior "scientificità" del processo legislativo stesso (si veda ad esempio la formalizzazione del coinvolgimento di esperti nella redazione dei testi legislativi consacrata dal co. 2 del nuovo art. 53) etc.

Tutto ciò verrà indubbiamente ad avere impatto significativo anche sul piano pratico dato che, tra le varie cose, in sede di applicazione del diritto ci si troverà di fronte ad un quadro normativo che diverrà più chiaro di quanto non lo sia stato in passato, considerando anche che, data la materia trattata dalla Lifafa, ossia il regolare i processi di produzione normativa, ciò dovrebbe poi venire a riflettersi sul resto dell'ordinamento. Ad esempio, i chiarimenti apportati in riferimento alla riserva di legge in materia fiscale (si veda quanto sarà modificato nell'art. 8) aiutano a comprendere meglio quali sono gli aspetti riservati alle norme create dallegislatore nazionale; aspetti rispetto ai quali gli altri organi non hanno potere di dettare regole se non subordinatamente ad un eventuale riconoscimento di tale potere da parte del legislatore nazionale stesso che (per poter concretizzare quanto reso espresso nella nuova versione enfatizzato dall'art. 6) dovrà, tra l'altro,quantomeno stabilirne i limiti. Dovrebbe dunque aprirsi la strada per una più agevole individuazione dell'organo che ha competenza normativa con riguardo ad un dato aspetto e contribuire a far sì che siano eliminati i casi di sovrapposizione di norme o comunque di altri problemi legati, appunto, ad una non chiara definizione delle sfere di competenza e dell'ordine gerarchico.

La delicatezza, complessità e numerosità dei temi coinvolti, così come l'ampiezza della scala che un simile intervento assume in una realtà vasta quale quella cinese, di sicuro non agevolano il perseguimento dei menzionati obiettivi. Ciò è, in ogni caso,opportuno che avvenga ed i considerevoli sforzi che si stanno compiendo sembra siano orientati nella giusta direzione.

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